Ing. Roberto Barbera
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Studio Tecnico d'Ingegneria
Ing. Roberto Barbera
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Servizi per studi medici
Consulenza
Lo STUDIO propone agli studi medici contratti per:
Lo STUDIO si propone, inoltre, di supportare gli studi medici per gli adempimenti antincendio e di sicurezza sul lavoro previste dalle norme vigenti.
Richiedete un chek-up gratuito, assolutamente non impegnativo, del Vostro studio medico.
D.P.R. 462/2001
Classificazione
Classificazione Elettrica degli studi medici
Dal punto di vista del rischio elettrico, i locali ad uso medico, sono classificati in tre gruppi:
Locali di Gruppo 0:
Sono locali ad uso medico nei quali non si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti applicate. Rientrano in questo gruppo:
Locali di Gruppo 1:
Sono locali ad uso medico nei quali le parti applicate degli apparecchi elettromedicali sono connesse al paziente in modo non invasivo, oppure in modo invasivo ma non nella zona cardiaca. Rientrano, ad esempio, in questo gruppo:
Locali di Gruppo 2:
Sono locali nei quali le parti applicate degli apparecchi elettromedicali coinvolgono la zona cardiaca. Rientrano, ad esempio, in questo gruppo:
Verifiche elettriche
Con la pubblicazione del DPR 462/2001, “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”, la modalità per la messa in esercizio degli impianti, l’omologazione, la prima verifica e le verifiche periodiche sono le seguenti:
1. L'installatore omologa l’impianto con il rilascio della “Dichiarazione di Conformità secondo DM n.37/08 effettuando le prime verifiche dell'impianto realizzato.
2. Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, lo studio medico trasmette la Dichiarazione di Conformità all'A.U.S.L. e all'I.S.P.E.S.L territorialmente competenti.
3. l’ISPESL effettua la prima verifica “a campione” sulla base di criteri specifici (cfr. Art. 3, comma 2) e trasmette le risultanze all’ASL o all’ARPA;
Gli studi medici hanno l’obbligo di:
a) Effettuare regolari verifiche periodiche, secondo il D.lgs.81/08 e dello stesso DPR.462/01, seguendo le modalità e i tempi indicati nella Norma CEI 64-8, sez.710. art.62 e mantenendo un registro contente l'esito delle verifiche firmato e timbrato da un tecnico abilitato:
b) Far sottoporre a verifica gli impianti ogni 2 anni all’ASL o dall’ARPA o agli eventuali Organismi notificati individuati dal Ministero delle attività produttive; il soggetto che esegue la verifica rilascia un apposito verbale che va conservato a cura dello studio ed esibito a richiesta degli organi di vigilanza.
Lo STUDIO si propone a tutti gli studi medici per effettuare le verifiche periodiche obbligatorie previste dalle norme vigenti.
Inoltre, a seguito di una convenzione siglata con un Organismo notificato, lo studio offre il supporto per le verifiche ispettive secondo DPR 462/01.
Prevenzione incendi
Il D.M. 18 settembre 2002 prevede degli obblighi per gli studi medici:
Lo STUDIO è in grado, oltre alla redazione del DVR (Documento di Valutazione del Rischio), del registro antincendio e del piano di emergenza, di offrire, sia presso la propria sede, sia presso la sede del cliente, la formazione antincendio con lo svolgimento dei corsi per addetto antincendio e rilasciare l'attestato di partecipazione.