Ing. Roberto Barbera
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Studio Tecnico d'Ingegneria

Ing. Roberto Barbera


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Servizi per studi medici

Consulenza

 

Lo STUDIO propone agli studi medici contratti per:

 

  1. Verifiche periodiche "manutentive" sull'impianto elettrico secondo Norma CEI 64-8;
  2. Verifiche periodiche "ispettive" secondo DPR 462/2001 (Convenzione con un Organismo notificato).

 

Lo STUDIO si propone, inoltre, di supportare gli studi medici per gli adempimenti antincendio e di sicurezza sul lavoro previste dalle norme vigenti.

 

Richiedete un chek-up gratuito, assolutamente non impegnativo, del Vostro studio medico.

 

D.P.R. 462/2001

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Classificazione

Classificazione Elettrica degli studi medici

 

Dal punto di vista del rischio elettrico, i locali ad uso medico, sono classificati in tre gruppi:

 

Locali di Gruppo 0:
Sono locali ad uso medico nei quali non si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti applicate. Rientrano in questo gruppo:

 

  • gli ambulatori generici;
  • le sale per massaggi (dove non si utilizzano apparecchi elettromedicali o apparecchi per uso estetico).
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Locali di Gruppo 1:
Sono locali ad uso medico nei quali le parti applicate degli apparecchi elettromedicali sono connesse al paziente in modo non invasivo, oppure in modo invasivo ma non nella zona cardiaca. Rientrano, ad esempio, in questo gruppo:

 

  • Camere di degenza;
  • Sale per esami ECG, EEC, EHG, EMG, endoscopie, radiologia, ecc.
  • Sale per emodialisi;
  • Sale per medicina nucleare;
  • Sale parto;
  • Studi odontoiatrici;
  • Sale per trattamenti estetici.
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Locali di Gruppo 2:
Sono locali nei quali le parti applicate degli apparecchi elettromedicali coinvolgono la zona cardiaca. Rientrano, ad esempio, in questo gruppo:

 

  • Sala per anestesia;
  • Sala chirurgica;
  • Sala per cure intensive;
  • Sala per esami angiografici ed emodinamici;
  • Sala prematuri
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Verifiche elettriche

Con la pubblicazione del DPR 462/2001, “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”, la modalità per la messa in esercizio degli impianti, l’omologazione, la prima verifica e le verifiche periodiche sono le seguenti:
 
1. L'installatore omologa l’impianto con il rilascio della “Dichiarazione di Conformità secondo DM  n.37/08 effettuando le prime verifiche dell'impianto realizzato.

 

2. Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, lo studio medico trasmette la Dichiarazione di Conformità all'A.U.S.L. e all'I.S.P.E.S.L territorialmente competenti. 

 

3. l’ISPESL effettua la prima verifica “a campione” sulla base di criteri specifici (cfr. Art. 3, comma 2) e trasmette le risultanze all’ASL o all’ARPA;

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Gli studi medici hanno l’obbligo di:

 

a) Effettuare regolari verifiche periodiche, secondo il D.lgs.81/08 e dello stesso DPR.462/01, seguendo le modalità e i tempi indicati nella Norma CEI 64-8, sez.710. art.62 e mantenendo un registro contente l'esito delle verifiche firmato e timbrato da un tecnico abilitato:

 

  1. Prova funzionale dei dispositivi di controllo dell'isolamento: sei mesi
  2. Controllo, mediante esame a vista, delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili: un anno
  3. Misure per verificare il collegamento equipotenziale supplementare: tre anni
  4. Prova funzionale dell'alimentazione dei servizi di sicurezza con motori a combustione: prova a   vuoto: un mese; prova a carico per almeno 30 min: quattro mesi
  5. Prova funzionale dell'alimentazione dei servizi di sicurezza a batteria (lampade di emergenza) secondo le istruzioni del costruttore: sei mesi
  6. Prova dell'intervento, con Idn, degli interruttori differenziali: un anno.
  7. Resistenza di terra e di isolamento: due anni.


b) Far sottoporre a verifica gli impianti ogni 2 anni  all’ASL o dall’ARPA o agli eventuali Organismi notificati individuati dal Ministero delle attività produttive; il soggetto che esegue la verifica rilascia un apposito verbale che va conservato a cura dello studio ed esibito a richiesta degli organi di vigilanza.

 

Lo STUDIO si propone a tutti gli studi medici per effettuare le verifiche periodiche obbligatorie previste dalle norme vigenti.
Inoltre, a seguito di una convenzione siglata con un Organismo notificato, lo studio offre il supporto per le verifiche ispettive secondo DPR 462/01.

Prevenzione incendi

Il D.M. 18 settembre 2002 prevede degli obblighi per gli studi medici:
 

  • Utilizzo di estintori
  • Registro antincendio
  • Piano di emergenza
  • Formazione antincendio del personale (Corso addetto antincendio di 4 ore)

 

Lo STUDIO è in grado, oltre alla redazione del DVR (Documento di Valutazione del Rischio), del registro antincendio e del piano di emergenza, di offrire, sia presso la propria sede, sia presso la sede del cliente, la formazione antincendio con lo svolgimento dei corsi per addetto antincendio e rilasciare l'attestato di partecipazione.

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